Statuto dell'Associazione
Art.1 – Denominazione-sede-durata.
Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 e ss.mm.ii. , (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “Impollinatori Metropolitani”, di seguito indicata anche come “Associazione”. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Torino. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito della Provincia di Torino non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e deve essere comunque comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l’organizzazione è iscritta. Essa opera nel territorio nazionale, nonché potrà operare anche in ambito internazionale. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero. L’Associazione ha durata illimitata.
Art.2 – Utilizzo nella denominazione di “associazione di promozione sociale” ed “Ente del Terzo Settore”.
A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo o nei registri operanti medio tempore, l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. La denominazione dell’Associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell’iscrizione dell’Associazione al RUNTS.
Art.3 – Finalità e scopi
L’Associazione si propone di promuovere e sostenere la biodiversità, in qualunque accezione, definita come l’espressione delle differenze genetiche degli esseri viventi e sociali, culturali, artistiche, gastronomiche dei popoli.
L’Associazione, in particolare, ha lo scopo di valorizzare l’impegno civile, il senso civico e la cittadinanza attiva, attraverso l’ideale dell’educazione permanente alla difesa della biodiversità e delle differenze. In particolare l’Associazione si vuole realizzare con la divulgazione e la tutela delle specie a rischio di estinzione a partire dagli insetti impollinatori e delle analoghe fragilità di perdita di identità di popoli e cittadini in condizioni di svantaggio o minoranza nei paesi in cui risiedono, indirizzando le sue azioni verso nuovi modelli sostenibili di produzione e produzione urbana, di agroecologia, di filiera della produzione del cibo, di educazione, e forme di solidarietà nei confronti di soggetti svantaggiati.
L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi. L’Associazione opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
Art.4 – Attività.
L’Associazione per il raggiungimento dei suoi fini si costituisce luogo ideale e privilegiato d’incontro, conoscenza, scambio e promozione di attività meritorie tra soggetti ed enti che operano sul territorio internazionale con le stesse finalità. L’Associazione, pertanto, in coerenza con tali finalità e scopi così come definiti dall’art. 3, svolge in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività di interesse generale previste dall’art. 5 del D.Lgs. 117/17 nei commi comma d,e,f,g,h,i,k,l,m,n,o,p,s,u,w,z.
A tal fine l’ente intende svolgere:
Attività di progettazione, esecuzione, gestione di azioni mirate alla difesa della biodiversità, dei territori, delle specie animali e vegetali;
attività di educazione, istruzione, formazione, sostegno, accompagnamento al lavoro, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità di favorire lo sviluppo di capacità tecniche e specialistiche, l’autonomia sociale e l’integrazione dei soggetti prevalentemente svantaggiati o temporaneamente esclusi o discriminati;
attività di raccolta e di riutilizzo del cibo, iniziative di solidarietà legate all’economia circolare e in favore di persone, gruppi, popolazioni in situazione di povertà e disagio, anche in supporto o sinergia con altre associazioni con medesimo scopo;
diffusione culturale del cibo, sensibilizzazione verso temi legati alla nutrizione, all’educazione alimentare, al benessere, all’etica, al diritto di chi si trova in condizioni di difficoltà fisiche, psichiche o personali, all’identità culturale gastronomica in capo alle origini geografiche degli abitanti delle città;
servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
promozione, divulgazione e sviluppo di turismo esperienziale legato alla cultura circolare e bio-sostenibile;
creazione eventi eno-gastronomici, culturali, seminari di sensibilizzazione ed esperienziali anche per imprese;
In particolare l’associazione intende impegnarsi per favorire opportunità di lavoro per soggetti svantaggiati, sostenendo iniziative di formazione finalizzate a far acquisire competenze ed esperienze e svolgere attività opere e servizi in vari ambiti, quali a solo titolo esemplificativo:
laboratori e formazione nell’ambito gastronomico;
produzione agricola, florovivaistica, apicoltura, formazione agrotecnica e apistica;
corsi di alfabetizzazione linguistica e di informativa di base;
Di carattere strumentale e comunque funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, le seguenti attività finalizzate a favorire l’integrazione di soggetti svantaggiati:
ricerca di opportunità di lavoro e di soluzioni adeguate al problema abitativo anche in collaborazione con altre organizzazioni, aziende ed Enti Locali;
promozione, tramite strumenti informativi di educazione alimentare e di stili di vita improntati alla sobrietà come prospettiva concreta per migliorare le relazioni di ciascuno con le persone, le cose e l’ambiente;
iniziative culturali, mostre, manifestazioni, convegni, incontri aperti alla cittadinanza come occasione di dialogo, amicizia e solidarietà anche fra persone di etnie, religioni e culture diverse;
divulgazione culturale e musicale;
servizi di studio e ricerca, gestione di spazi informativi, multimediali e di socializzazione;
organizzazione del tempo libero con iniziative di aggregazione a carattere culturale, ludico-ricreativo e di animazione sociale, proposte di viaggi culturali, turismo responsabile ecc.;
attività di turismo e ricezione di carattere enogastronomico e turismo sociale;
attività di accoglienza e foresteria.
Tra le attività previste per il raggiungimento dello scopo è possibile inoltre:
favorire la nascita di progetti gruppi movimenti e associazioni legate alla biodiversità, sostenere anche economicamente gruppi di cittadini movimenti reti e associazioni coerenti con le Finalità e Scopo del presente Statuto o con attività di interesse generale a norma del presente articolo;
stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati per il conseguimento dello scopo nell’ambito dello stesso;
poter accreditare o qualificarsi come certificatori a vantaggio di soggetti terzi nell’ambito delle finalità elencate, anche mediante rapporti o convenzioni con associazioni, enti, imprese o istituzioni già qualificati in questi ambiti. Concedere il licenza marchi di certificazione.
svolgere consulenza, progettazione, formazione, accompagnamento, esecuzione e accreditamento per il settore pubblico e privato in materia di responsabilità sociale purché tutte si realizzino nell’ambito delle finalità.
L’Associazione organizza incontri, attività sociali e culturali, manifestazioni di solidarietà, convegni conferenze e dibattiti, viaggi, corsi, mostre, spettacoli, eventi enogastronomici, laboratori, stage, attività di formazione, progetti educativi, o quant’altro sia utile per favorire la conoscenza ad un più vasto pubblico degli argomenti su cui la stessa si fonda e la realizzazione delle finalità fissate. Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
L’Associazione ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 del Codice.
Art.5 – Norme sull’ordinamento interno.
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
L’Associazione riconosce 3 distinti soggetti: gli Associati, i volontari, i sostenitori.
Gli associati sono membri dell’Associazione e godono di tutti i diritti e doveri degli Associati.
I volontari sono coloro che senza alcun vincolo associativo condividono a tutti gli effetti i valori fondanti l’Associazione e decidono liberamente di collaborare a titolo gratuito, per favorire l’attuazione dello scopo sociale.
I sostenitori sono tutti i cittadini in qualunque sede, anche fuori dalla nazione, i quali contribuiscono liberamente al compimento dello scopo sociale ma non possono per qualunque motivo partecipare alla vita associativa o far parte degli organi dell’Associazione o accettare le norme dello Statuto e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo. I contributi possono essere di qualunque forma e natura. Tali contributi devono essere annotati in un apposito registro. L’Associazione deve dotarsi di strumenti idonei a consentire a chiunque di contribuire economicamente.
Art.6 – Associati.
Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia, che ne condividano gli scopi associativi e aderiscano alle finalità istituzionali della stessa e che intendano collaborare al loro raggiungimento.
Possono essere ammessi come associazioni anche altri enti del terzo settore, o altri enti, associazioni non riconosciute o comitati senza scopo di lucro che ne condividano le finalità di interesse generale e gli scopi associativi, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo o da un Rappresentante, nel caso di Associazioni non riconosciute o Comitati. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
Art.7 – Procedura di ammissione.
Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata, mail o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Art.8 – Diritti e doveri degli associati.
Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri. Gli associati hanno il diritto di partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi; esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea come disciplinato del presente Statuto.
L’Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona e il rispetto delle “pari opportunità” tra uomo e donna.
Gli associati hanno il dovere di: adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali; rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
Art.9 – Recesso ed esclusione del socio.
La qualità di associato si perde per:
– Recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo ed il recesso ha effetto immediato. Al socio non spetta alcun diritto di tipo economico o patrimoniale sui beni dell’associazione, anche con riferimento alle quote sociali versate.
– Decadenza per mancato pagamento della quota associativa, se prevista. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.7 del presente Statuto.
– Esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico dell’associato per inosservanza degli scopi e finalità dell’Associazione; persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali; aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
– Decesso
Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata mail o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
L’esclusione ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art.10 – Dei volontari e dell’attività di volontariato.
I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in favore della comunità e del bene comune nelle attività di interesse generale previste dall’ associazione, tramite essa e mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Art.11 – Dei volontari e delle persone retribuite.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. Con riferimento alla disciplina dei volontari non regolamentata nei due commi precedenti, e per le restanti attività, in ogni caso viene adottato integralmente quanto previsto nel Titolo III articoli 17-18 e 19 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l’importo stabilito dall’organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall’art. 17 del Codice Terzo Settore.
Art.12 – Organi dell’Associazione.
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei soci; l’organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo); il Presidente; l’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore; l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art.13 – L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento.
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo oppure su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email (o qualsiasi altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento) almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno il giorno dopo la prima convocazione.
L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.
Art.14 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum.
È compito dell’Assemblea ordinaria:
discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi, sulle relazioni del Consiglio Direttivo e dei revisori dei Conti;
deliberare sulle direttive generali dell’Associazione, su programmi e attività da essa svolti e da svolgere;
determinare, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo e l’organo di revisione, obbligatoriamente nominati al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo settore;
decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Art.15 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum.
È compito dell’Assemblea straordinaria deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art.16 – L’Assemblea degli associati: regole di voto.
Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti nel libro dei soci, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Il voto degli associati minorenni potrà essere espresso tramite dal genitore o esercente la responsabilità genitoriale, in quanto rappresentante legale, fino alla maggiore età del socio. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/5 (un quinto) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
Art.17 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica.
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero minimo di 5 membri secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. Tale numero può essere ridefinito nelle successive assemblee dei soci oppure dal Consiglio Direttivo. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art.18 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. La convocazione è fatta mediante avviso scritto (a mezzo idoneo che ne attesti il ricevimento), il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.
Art.19 – Competenze del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell’Associazione;
decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
deliberare la convocazione dell’Assemblea;
decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione;
disporre l’eventuale uso del logo e del marchio;
Inoltre può organizzare eventuali comitati/gruppi di lavoro in merito a specifiche attività, tematiche e questioni.
In conformità all’art. 26 comma 7 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Segretario si occupa in generale della gestione burocratica e dei documenti e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Art.20 – Il Presidente: poteri e durata in carica.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi; curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo; convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo. Il Presidente stipula convenzioni tra l’Associazione ed altri enti o soggetti pubblici o privati, esamina e disbriga la corrispondenza coadiuvato dal Segretario. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
Art.21 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo.
La carica di Consigliere si perde per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione; sopraggiunte cause di incompatibilità come sancito dal presente Statuto; perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.9 del presente Statuto.
Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla convocazione di un’assemblea per l’elezione suppletiva del consigliere decaduto.
Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
Art.22 – L’organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento.
L’organo di controllo, qualora nominato, è scelto in base ai requisiti indicati dall’art. 30 comma 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche e segue le regole ivi contenute. Esso è formato da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. L’organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni, è eletto fino all’approvazione del bilancio relativo all’ultimo anno di ciascun triennio ed i componenti sono rieleggibili. Esso nomina al proprio interno un Presidente. Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
Art.23 – Competenze dell’organo di controllo.
È compito dell’organo di controllo: vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento; esercitare il controllo contabile; esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore; attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio; partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio. Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art.24 – L’organo di revisione
L’organo di revisione, qualora nominato, ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti ed è formato da un unico componente eletto dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati oppure può essere prevista l’elezione di un organo di revisione collegiale. È altresì possibile affidare l’incarico ad una società di revisione legale. L’organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Delle proprie riunioni l’organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell’organo di revisione decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea. L’organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
Art.25 – Responsabilità degli organi sociali.
Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.
Art.26 – Libri sociali e registri.
L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
il libro degli associati;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato;
il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
il registro dei contributi ricevuti.
Art.27 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro.
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art.28 – Risorse economiche.
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
quote associative e contributi degli aderenti;
contributi pubblici e privati;
erogazioni liberali di associati e di terzi;
eredità o lasciti testamentari o donazioni e legati con beneficio d’inventario;
rendite patrimoniali;
attività di raccolta fondi;
rendite dalla concessione di marchi registrati o brevetti;
rimborsi derivanti da patti o convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell’Associazione;
proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
Art.29 – Bilancio.
Il bilancio di esercizio che la legge (in particolare l’art.20, c.1, del Codice civile e l’art.25, c.1, del Codice del Terzo settore) prevede come obbligatorio è il bilancio consuntivo. Il bilancio preventivo è invece facoltativo. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell’anno. Il bilancio di esercizio va redatto secondo le modalità e le indicazioni previste dall’art. 13 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo, per la sua approvazione, in assemblea entro quattro mesi e, in casi di particolare necessità, anche nel periodo successivo a tale termine, fermo restando il limite di cui all’art. 48 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 del deposito del bilancio stesso nel Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
Art.30 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio.
Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria, convocata con specifico ordine del giorno, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.
Art.31 – Uso del logo e del marchio.
Il nome e il logo dell’Associazione sono marchi registrati e, unitamente ai domini internet, costituiscono patrimonio della stessa. La loro gestione è di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo che ne dispone, secondo i principi e le norme dello Statuto o di eventuali regolamenti specifici. Sia il logo che il marchio possono essere utilizzati da chiunque purché si impegni a condividere fedelmente e non a scopo di lucro opere, messaggi e contenuti. Pertanto l’Associazione aderisce alla licenza Creative Commons con livello:
Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo CC BY-NC-SA.
Un uso differente del logo e del marchio deve essere approvato dal Consiglio Direttivo e normato con un apposito protocollo, che definisca criteri limiti e vantaggi derivanti, sia verso l’Associazione che verso l’utilizzatore. L’utilizzo del logo e del marchio può essere revocato dal Consiglio Direttivo in qualunque momento e senza alcuna motivazione.
Art.32 – Norme di rinvio.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.